Gentilissimi,
con nota AOODPIT prot. 1994 del 9 novembre 2020 a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione il Ministero ha voluto chiarire quanto previsto dal DPCM 3 NOVEMBRE 2020 all’art. 1 c. 9 lettera S (“l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”). Nello specifico il Ministero dell’istruzione ribadisce che:
- la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali);
- Sono esentati dall’indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Tale incompatibilità deve essere comprovata da documentazione.
- È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.
- Nonostante sia consigliato fortemente l’uso della mascherina chirurgica è consentito l’utilizzo della mascherina di comunità o mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della Direzione Generale per lo studente.
Si allega alla presente la nota ministeriale.
Il dirigente scolastico
Rino Bucci
0