Gentilissimi,

con la presente si pone all’attenzione della comunità scolastica (docenti, personale ATA, Genitori/tutori, alunni e alunne) una delle innovazioni poste dal recente DPCM 2 marzo 2021 contemplata all’art. 21.

Il comma 2 del suddetto articolo, prevede che il Presidente della Regione, in ragione della situazione epidemiologica in essere, possa disporre, in alcuni territori della stessa, secondo i criteri e per i motivi nello stesso comma illustrati, le misure di cui all’articolo 43 dello stesso DPCM, ovvero quelle previste per le “zone rosse”.

In questo caso viene modificato l’ambito di applicazione delle misure previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni di natura normativa e regolamentare. Infatti, il DPCM 2 marzo 2021, all’articolo 43, stabilisce che, in “zona rossa”, “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.” In tale situazione vigono però alcune eccezioni.

Infatti l’articolo 43 conferma che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

A tale riguardo, la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione prot. 10005 del 7 marzo 2020, uscita a chiarimento del citato DPCM, non contempla ulteriori deroghe alla didattica in presenza in situazione di “zona rossa” o “arancione rafforzato”.

Si conferma pertanto che, in tali condizioni restrittive, siano gestibili in presenza, nel modo fino ad oggi definito, l’accesso in presenza, ove necessario, ai laboratori che identificano e caratterizzano i piani di studio dei diversi indirizzi e le attività rivolte agli studenti disabili, agli alunni con BES certificati, in un’ottica inclusiva secondo quanto già predisposto dalle istituzioni scolastiche nei rispettivi piani. A tale indicazione è ribadita dalla nota prot. 2896 dell’Usr Toscana.

Si riporta, inoltre, quanto espresso dalla Regione Toscana in merito alle previsioni di cui all’art. 21 c. 2, con comunicato stampa dell’8 marzo 2021 nel quale si legge: “Non sono invece previste deroghe per attività a favore dei figli di lavoratrici e lavoratori dei cosiddetti servizi essenziali, un punto sul quale nei giorni scorsi era emersa la necessità di un chiarimento.  L’assenza di un fondamento giuridico chiaro su questo punto, visto che il Dpcm non fornisce indicazioni sull’eventuale deroga (per la quale, peraltro, non è mai intervenuta una disposizione che definisca quali sono i servizi essenziali), ha indotto l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, anche in qualità di coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, a chiedere chiarimenti urgenti al  Ministero dell’Istruzione, che oggi ha chiarito che le deroghe sono solo quelle per l’uso di laboratori e per studenti disabili o con bisogni educativi speciali”.

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