Descrizione
Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’ istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo.
Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999,
n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.
La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori, tramite qualche insegnante, di fornitura di piccole attrezzature o di materiali di consumo ad uso collettivo (peraltro illegittima, perché gestione fuori bilancio, quando il contributo entra in possesso dei docenti). Le famiglie accettano di solito volentieri tali richieste, tuttavia, la modalità realizzativa di queste contribuzioni non è del tutto conforme alle norme che regolano il funzionamento complessivo dell’Istituzione scolastica e risulta difficile, se non impossibile, una precisa rendicontazione.
Allegati
Tempi e scadenze
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NovApprovato dal Consiglio di istituto con delibera n. 53